Con la Legge dell’8 agosto 2019, n. 86, rubricata “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché' di semplificazione” sono stati dettati i principi per la riforma dello sport. In particolar modo, con l’art. 5, della richiamata legge è stato dato il seguente principio e criterio direttivo:
“b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché' del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;”
Sulla base di quanto premesso, il 28 febbraio 2021 è stato pubblicato il relativo d.lgs. n. 36 che all’art. 35 ne regolamenta il “trattamento pensionistico” (GU Serie Generale n.67 del 18-03-2021).
Prima di esaminare detto articolo, è bene ricordare che l’art. 51, “Norme Transitorie”, prevedeva l’entrata in vigore a far data dal 1 luglio 2022; successivamente, con decreto legge n. 41 22/03/2021 è stato spostato al 31 dicembre 2023, per poi fare una piccola marcia indietro al 1 gennaio del 2023 con l'art. 10 D.L. 73 25/05/2021 .
Con il comma 2, del citato art. 35, del d.lgs. 36/2021, nell’ambito del settore dilettantistico, veniva data disposizione affinché i lavoratori sportivi, inquadrati da “contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali”, avessero diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale in base a quanto già disposto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il successivo comma 6, della norma richiamata, prevedeva che i lavoratori “che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10 per cento”
Mentre, con il comma 7, per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinate e continuativa o che svolgono lavoro occasionale veniva fissata una aliquota contributiva del 20% per l’anno 2022, aumentata al 24% per l’anno 2023, del 30% per l’anno 2024 e a regime del 33% come già attualmente per le collaborazioni coordinate e continuativa. Quest’ultima percentuale, come da Circolare INPS n. 25/2022 sale al 35,03% con le relative addizionali per la malattia, dis-coll e maternità.
Inoltre, con il comma 8, per i lavoratori sportivi con attività autonoma veniva fissata una aliquota contributiva del 15% per l’anno 2022, aumentata al 20% per l’anno 2023, del 22% per l’anno 2024 e a regime del 25% così come già evidenziato in precedenza con la richiamata circolare dell’INPS, l’aliquota in applicazione effettiva è del 26,23%.
Ai fini della determinazione di detti contributi previdenziali, l’art. 36 , comma 6, del d.lgs. 36/21, prevedeva l’estensione del regime di esenzione fiscale , di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ai fini previdenziali. Riconfermando così quanto già in essere per quanto normato con l’art. 29 per le prestazioni sportive degli amatori.
Salvo analizzare con altro lavoro l’inquadramento dei relativi lavoratori sportivi, di cui agli articoli 25 e seguenti del d.lgs. 36/2021, con la presente si vuole solo fare una proiezione sulla base delle prime indiscrezioni, pubblicate sulla stampa specializzata, sull’eventuale correttivo alla norma esaminata.
La franchigia fiscale di esenzione, oggi fissata fino a 15.000, potrebbe diminuire a 10.000. Mentre quella previdenziale potrebbe passare da 15.000 a 5.000.
In sintesi avremo una prima area da zero a 5.000 ancora in esenzione di contributi e imposte dirette. Un secondo scaglione da 5.001 a 10.000 con applicazione solo di contributi, in precedenza totalmente esente. Ed infine un terzo scaglione da 10.001 in poi che sarebbe soggetto a contribuzione e imposte dirette.
Le percentuali per i lavoratori già assicurati potrebbero passare dal 10% al 24%, mentre per gli altri dovrebbe trovare accoglimento una percentuale del 25%. Dette percentuali sarebbero pari al 50% per il primo triennio.
In attesa di conoscere la normativa che sarà introdotta, dalle prime simulazioni si arriverebbe ad un aumento per gli enti sportivi del + 4,51% per lo scaglione da 5.001 a 10.000 e del + 6% per lo scaglione da 10.001 a 15.000.
Dall’esame del provvedimento non emerge una specificità nel rapporto di lavoro sportivo, visto il coesistere della disciplina del lavoro autonomo, dipendente con tutte le sue declinazioni.
Allo stesso tempo, per i redditi medio bassi, risulterebbe improbabile il raggiungimento del minimo contributivo per l’ottenimento della pensione.
Come già anticipato, aspettiamo il correttivo prima di fare le giuste e puntuali riflessioni in merito all’applicazione, a regime, del sistema previdenziale nello sport dilettantistico.
A cura del Dott. Celestino Bottoni - Presidente A.N.CO.T.